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Sportello Immigrazione

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L'ingresso degli stranieri in Italia

I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro

L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea

È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea

Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.
Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Ricongiungimento familiare. Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.
I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.

  • Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi
  • Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente

Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo

Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.

  • Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:
    attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;
    attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno
  • Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.

I minori stranieri

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".
L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:

  • "accompagnati", minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti
  • "non accompagnati", minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. 

Test di lingua italiana per permessi di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Per via telematica le richieste di partecipazione e convocazione

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010 consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Che cos’è il test di lingua italiana?

È un esame per dimostrare se il cittadino straniero conosce l'italiano al livello A2 del Quadro Comune Europeo.

Per il livello A2 devi essere capace di fare e rispondere a domande su di te, sulla tua famiglia, sul lavoro, sulla città in cui abiti, su quello che vuoi comprare e quello di cui hai bisogno ecc.  

Le prove sono di 3 tipi:

  • ascoltare, capire e rispondere alle domande su un breve testo parlato
  • leggere, capire e rispondere alle domande su un breve testo scritto
  • scrivere un messaggio breve, riempire un modulo ecc.

Chi deve fare il test di lingua italiana?

I cittadini stranieri che vogliono richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Per richiedere il Permesso di Soggiorno CE occorre: abitare regolarmente in Italia da almeno 5 anni, avere un reddito e una casa adatta per sé e per i propri familiari

Chi non deve fare il test di lingua italiana?

  • i figli che hanno meno di 14 anni
  • la persona che ha gravi problemi a imparare la lingua italiana per l’età o perché ha un handicap o malattie che devono essere attestate tramite un certificato medico dell'ASL
  • chi ha già un attestato che certifica un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2 rilasciato da Università degli Studi di Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena o Società Dante Alighieri
  • chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti e ha conseguito un titolo che attesta il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana
  • chi ha preso il diploma di scuola media o di scuola superiore in una scuola italiana o che frequenta l'università o un dottorato o un master universitario in Italia
  • chi svolge attività di dirigente o personale altamente specializzato, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o corrispondente e possiede il relativo permesso di soggiorno

N.B. Non deve superare il test chi chiede l’aggiornamento o il duplicato di un Permesso di Soggiorno CE

Come si fa la domanda per il test di lingua italiana?

Devi presentare la domanda, solo tramite internet, collegandoti all’indirizzo http://testitaliano.interno.it

La Prefettura, entro 60 giorni, invierà una lettera per comunicare dove e quando fare il test


Lo Sportello Immigrazione è a disposizione per:

  • Dare informazioni sui diritti e doveri delle persone straniere in Italia, sulla normativa, sulle procedure che riguardano gli immigrati quali permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, iscrizioni all'ASL, cittadinanza, residenza ecc.
  • Fornire Assistenza ai cittadini stranieri per il disbrigo delle pratiche burocratiche, accompagnamento in Questura per i casi più problematici. Offre inoltre uno spazio ascolto alle loro problematiche
  • Aiutare nell'Orientamento ai servizi offerti in Città, per poter accedere ai corsi di italiano o ai corsi professionali, possibilità di lavoro, soluzioni abitative, scuole e servizi sociali
  • Ricercare permessi di soggiorno on-line, avvalendosi della banca dati della Provincia di Milano creata in collaborazione con la Questura, per verificare e gestire l'archivio anagrafico dei permessi di soggiorno
  • Fornire Traduzioni e Interpretariato di documentazione istituzionale avvalendosi della collaborazione di traduttori e interpreti per la produzione in lingua
  • Rispondere alla richiesta di idoneità alloggiativa: allo sportello informazioni e disbrigo della pratica che viene rilasciato dall'Ufficio Tecnico
  • Offrire Documentazione, ponendosi come osservatorio del fenomeno immigratorio nella nostra città e disponendo di dati statistici e anagrafici dei cittadini stranieri.

Sportello Immigrazioni via Grandi, 15
da lunedì a venerdi dalle ore 8.15 alle ore 12.30
lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 16.45 alle ore 17.45
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.15 con la presenza di un meditore culturale
telefono 02.91004 319 - numero verde 800.140558 (solo da telefono fisso)