
L'ingresso degli stranieri in Italia
I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro
L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea
È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea
Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.
Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.
Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Ricongiungimento familiare. Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.
I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.
Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo
Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
I minori stranieri
Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".
L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:
Test di lingua italiana per permessi di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Per via telematica le richieste di partecipazione e convocazione
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010 consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Che cos’è il test di lingua italiana?
È un esame per dimostrare se il cittadino straniero conosce l'italiano al livello A2 del Quadro Comune Europeo.
Per il livello A2 devi essere capace di fare e rispondere a domande su di te, sulla tua famiglia, sul lavoro, sulla città in cui abiti, su quello che vuoi comprare e quello di cui hai bisogno ecc.
Le prove sono di 3 tipi:
Chi deve fare il test di lingua italiana?
I cittadini stranieri che vogliono richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Per richiedere il Permesso di Soggiorno CE occorre: abitare regolarmente in Italia da almeno 5 anni, avere un reddito e una casa adatta per sé e per i propri familiari
Chi non deve fare il test di lingua italiana?
N.B. Non deve superare il test chi chiede l’aggiornamento o il duplicato di un Permesso di Soggiorno CE
Come si fa la domanda per il test di lingua italiana?
Devi presentare la domanda, solo tramite internet, collegandoti all’indirizzo http://testitaliano.interno.it
La Prefettura, entro 60 giorni, invierà una lettera per comunicare dove e quando fare il test
Lo Sportello Immigrazione è a disposizione per:
Sportello Immigrazioni via Grandi, 15
da lunedì a venerdi dalle ore 8.15 alle ore 12.30
lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 16.45 alle ore 17.45
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.15 con la presenza di un meditore culturale
telefono 02.91004 319 - numero verde 800.140558 (solo da telefono fisso)