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I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili


CALCOLA L'I.C.I.

Nei file allegati trovate sia il foglio di calcolo con le opportune istruzioni che la "Guida all'ICI 2008" con tutte le informazioni sull'imposta dovuta.

CHI NON DEVE PAGARE L'I.C.I.

In base al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 a decorrere dall'anno d'imposta 2008, l'I.C.I. NON E' DOVUTA per i seguenti immobili:

  1. unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
  2. unità immobiliari adibite a pertinenze (boxes, posti auto,cantine,soffitte ecc.ecc.) ad eccezione di quelle riferite agli immobili classificati catastalmente A1, A8 e A9;
  3. unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento comunale vigente ed in particolare:
    a) unità immobiliari e relative pertinenze date in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa) a condizione che siano ivi residenti;
    b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    c) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER (ex IACP);
  4. unità immobiliare posseduta dal soggetto non assegnatario della casa coniugale a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Per eventuali problemi o chiarimenti contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici: 02.91004 340-335-463-337-456-445-338.


 
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