Aria

Nella pagina sono raccolte tutte le informazioni sul ruolo che il Comune di Paderno Dugnano d’intesa con Regione Lombardia svolge nella lotta all’inquinamento atmosferico, sulle misure permanenti e temporanee al fine di tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

Per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna hanno sottoscritto il 9 giugno 2017 un Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente per la realizzazione congiunta di una serie di misure addizionali di risanamento.

L’accordo firmato nel 2017 rappresenta un momento decisivo per la realizzazione coordinata di misure di contrasto all’inquinamento atmosferico nel breve, medio e lungo periodo.

Tre sono le linee principali di intervento: riscaldamento, spandimenti in agricoltura e contrasto alle emissioni di polveri sottili e inquinanti generati dal traffico dei veicoli.

Sono stati fissati interventi comuni per le limitazioni all’utilizzo di veicoli diesel particolarmente inquinanti, per l’installazione di camini e stufe performanti in sostituzione di quelle obsolete ad alto impatto ambientale e per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in agricoltura.

Sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria e le misure temporanee da attivare in tutti i Comuni sopra i 30.000 abitanti e in quelli aderenti, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate a condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.

Per saperne di più clicca qui

QUALITÁ DELL’ARIA, LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE

Sono in vigore dal 1 ottobre 2023 le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera disposte dalla Regione Lombardia e recepite dai Comuni, tra cui il nostro con ordinanza sindacale n. 174 del 05.12.2023. In particolare, sono in vigore tutto l’anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti – benzina euro 0 e 1diesel euro da 0 a 3 e per i veicoli euro 4 diesel . Vedi infografiche “permanenti” fino al 31 marzo 2024 e dal 1° aprile 2024.

Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019, a partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione  chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all’interno di un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it.

Per le adesioni MoVe-In estese alle ZTL dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui.

Per informazioni su:

  • Limitazioni permanenti regionali: consulta anche le FAQ e le INFOGRAFICHE a fondo pagina.
  • Servizio Move-in: consulta anche le FAQ o contatta il call center regionale al numero 800.318.318 da rete fissa o al numero 02 3232 3325 da rete mobile e dall’estero – tasto 5.
  • Limitazioni nel Comune di Milano (in particolare per Euro 5 diesel) clicca qui.

Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, come integrate con la recente delibera n. 1008 del 25 settembre 2023, sono in vigore dal 1° ottobre 2023 le seguenti limitazioni:

A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

  • non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina o diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”).
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”).

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1/I benzina e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4/IV diesel” sono in vigore tutto l’anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
  • dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

  • non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
  • omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”).

Si precisa che dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore ulteriori disposizioni nazionali che vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3 compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli alimentati a benzina* muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (*solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) (d.G.R. n. 6545/2022). L’esclusione per le autovetture (cat. M1) dotate di FAP efficace è scaduta il 31 marzo 2023;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
    • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
    • veicoli di pronto soccorso sanitario;
    • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
    • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
    • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
    • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica Move-In monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all’interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L’adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022 e n. 6661 del 11/07/2022 – comporta l’impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

Controlli e sanzioni

A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
  • ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

I Comuni e le Province interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all’intero territorio comunale.

Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria

Con d.G.R. n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegato 3), è stato aggiornato il sistema per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria.

Le procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello).

Le misure temporanee si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure, ad esclusione delle misure di limitazione del traffico che si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.

Le limitazioni temporanee relative al settore del traffico si applicano nella fascia diurna di limitazione, dalle ore 7.30 alle 19.30, e riguardano gli autoveicoli di tutte le categorie di classe Euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e di classe Euro 2, 3 e 4 alimentati a gasolio. Le limitazioni si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione. Le altre limitazioni riguardano, in particolare, il divieto di spandimento dei reflui zootecnici (ad eccezione di iniezione diretta o interramento immediato), il divieto totale di combustione all’aperto e il divieto di utilizzo dei generatori a biomassa per classi emissive inferiori a 4 e 5 stelle in base al livello di attivazione.

La verifica per stabilire l’attivazione delle misure viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro per due giorni consecutivi nel valore limite o per un giorno con previsioni meteorologiche sfavorevoli all’accumulo degli inquinanti, nell’ambito del controllo quotidiano che tiene anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

È attivo il sito INFOARIA che riporta in modo chiaro tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente riguardo all’attivazione delle misure temporanee, che può essere attivato previa registrazione.

Si specifica che la limitazione chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.

Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti)

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare dall’1/1/2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle” (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “tre stelle” (divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle);
  • dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 5360 del 11.10.2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.

É inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

 I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 € a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11/10/2021 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).

É inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

Per ulteriori informazioni:

ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024

NON SONO PIÚ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Da domani, sabato 24 febbraio, non sono più attive le misure temporanee di primo livello anti-inquinamento. I valori del PM10 sono rientrati nella norma, come rilevabile dal portale regionale Info Aria.
Rimangono in vigore le misure permanenti: per maggiori dettagli  consultare il seguente link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-permanenti


ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2024

SMOG, SCATTANO LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da martedì 20 febbraio sono attive le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi.

Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore anche nella nostra città, oltre a quelli già soggetti a limitazioni permanenti, il blocco temporaneo della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (comprese quelle dotate di filtro anti particolato) e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio.

Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria.


ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2024

NON SONO PIÚ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Da oggi, martedì 7 febbraio, non sono più attive le misure temporanee di primo livello anti-inquinamento. I valori del PM10 sono rientrati nella norma, come rilevabile dal portale regionale Info Aria.
Rimangono in vigore le misure permanenti: per maggiori dettagli  consultare il seguente link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-permanenti


ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2024

SMOG, SCATTANO LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da martedì 30 gennaio sono attive le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi.

Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore anche nella nostra città, oltre a quelli già soggetti a limitazioni permanenti, il blocco temporaneo della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (comprese quelle dotate di filtro anti particolato) e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio.

Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria.


ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2022

NON SONO PIÚ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Arpa Lombardia ha rilevato che i valori del PM10 sono rientrati nella norma, quindi, sono sospese tutte le misure anti-inquinamento di primo livello. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2022

SMOG, SCATTANO LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da martedì 18 ottobre sono attive le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi.

Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore anche nella nostra città, oltre a quelli già soggetti a limitazioni permanenti, il blocco temporaneo della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (comprese quelle dotate di filtro anti particolato) e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio.

Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare  https://www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2022

NON SONO PIU’ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Arpa Lombardia ha rilevato che i valori del PM10 sono rientrati nella norma, quindi, dal 30 gennaio 2022, sono sospese tutte le misure anti-inquinamento di primo livello. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2022

SMOG, SCATTATE LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da martedì 14 gennaio scattano le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi. Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore anche nella nostra città, il blocco della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (comprese quelle dotate di filtro anti particolato) e Benzina 0 e 1 e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio. Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 3 marzo 2021

NON SONO PIU’ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Considerato il rientro dei valori medi giornalieri di PM10 non sono più attive le Limitazioni di Primo Livello previste dal protocollo regionale per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori informazioni sulle misure permanenti in vigore dall’11 gennaio 2021, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Si ricorda che a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, lo scorso 8 gennaio Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza (la n. 675) con cui è stata disposta la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione relativamente ai soli veicoli Euro 4 diesel. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2021

SMOG, SCATTATE LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da martedì 23 febbraio scattano le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi. Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore anche nella nostra città, il blocco della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (comprese quelle dotate di filtro anti particolato) e Benzina 0 e 1 e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio. Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria.


ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2021

NON SONO PIU’ ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO

Considerato il rientro dei valori medi giornalieri di PM10 non sono più attive le Limitazioni di Primo Livello previste dal protocollo regionale per migliorare la qualità dell’aria. Per maggiori informazioni sulle misure permanenti in vigore dall’11 gennaio 2021, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria. Si ricorda che a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, lo scorso 8 gennaio Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza (la n. 675) con cui è stata disposta la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione relativamente ai soli veicoli Euro 4 diesel. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it.


ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2021

SMOG, SCATTATE LE LIMITAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Da venerdì 22 gennaio scattano le misure temporanee di Primo Livello contro lo smog a causa del superamento della soglia media giornaliera di 50 µg/m³ di PM10 per 4 giorni consecutivi. Come previsto dal protocollo regionale di attivazione e dall’ordinanza sindacale in vigore dallo scorso 11 gennaio anche nella nostra città, il blocco della circolazione riguarderà i veicoli Diesel fino all’Euro 4 (anche quelli dotati di FAP) e Benzina 0 e 1 e rimarrà attivo fino a nuovo monitoraggio. Per maggiori informazioni e per conoscere le fasce orarie in cui sarà vietata la circolazione, consultare l’ordinanza sindacale e le slides nella sezione Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria.


ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2021

A fronte della situazione emergenziale da COVID-19, lo scorso 8 gennaio Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza (la n. 675) con cui è stata disposta la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione relativamente ai soli veicoli Euro 4 diesel. Dall’11 gennaio 2021 rimangono in vigore le altre le limitazioni previste. Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consultare www.aria.regione.lombardia.it

Il tema del controllo delle fonti di cattivo odore è molto complesso e coinvolge diversi aspetti.

L’equazione presenza di odore uguale a tossicità non è esatta: si è di fronte a un problema che non riguarda necessariamente un impatto sulla salute dei cittadini in termini organici, ma è innegabile l’impatto che può avere sul benessere psicofisico e sulla qualità di vita delle persone.

È inoltre difficile stabilire l’oggettività della percezione dell’odore rispetto alla soggettività di chi lo percepisce.

Infatti l’odore è un fenomeno complesso da comprendere, non tanto per la vasta gamma di sostanze che lo producono, ma principalmente perché l’odore di un composto chimico dipende da vari aspetti: oggettivi propri della sostanza, soggettivi (fisiologici e psicologici) e ambientali (temperatura, pressione, vento ecc.). Per maggiori informazioni cliccca qui

COSA FARE IN PRESENZA DI DISTURBO OLFATTIVO

Quando la molestia olfattiva è riconducibile ad una attività produttiva/commerciale o a una fonte specifica è sufficiente segnalare all’Ufficio Ambiente e Igiene Urbana all’indirizzo mail ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it e alla Polizia Locale all’indirizzo mail segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it per l’attivazione delle opportune verifiche sul territorio, anche con l’ausilio di ARPA Lombardia.

Quando la fonte del disturbo olfattivo non è nota, la partecipazione attiva del cittadino è necessaria nelle seguenti fasi:

a) segnalazione del disturbo olfattivo percepito all’Ufficio Ambiente e Igiene Urbana inviando mail a ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it e alla Polizia Locale inviando mail a segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it per l’attivazione dei controlli d’ufficio;

b) compilazione del modulo di rilevamento per l’attivazione delle attività di monitoraggio dell’evento molesto, per almeno 20 giorni.
Una volta terminato il monitoraggio il modulo andrà inviato all’ufficio Ambiente e Igiene Urbana per il prosieguo delle verifiche e, laddove necessario, per l’attivazione di ARPA Lombardia.