Affidare minori

COSA E’ L’AFFIDO

L’affidamento familiare è regolamentato dalla Legge n.184/83 e successive modifiche (Legge n.149/01 e Legge n. 173/15).

È un intervento di protezione e tutela per quei minori che hanno una famiglia temporaneamente in difficoltà e non in grado di garantire loro le cure fisiche, educative, affettive di cui hanno bisogno.

È offrire un’opportunità di crescita per bambini e ragazzi e permettere alle loro famiglie di superare le difficoltà, contingenti e transitorie, con l’obiettivo di poter ri-accogliere i propri figli.

L’affido si realizza tramite l’accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o un ragazzo che mantiene il legame con la propria famiglia d’origine.

COME SI ATTIVA UN AFFIDO

I progetti di affido sono interventi realizzati dal Servizio Minori e Famiglie del Comune e si concretizzano attraverso la cooperazione tra il Servizio Affidi e il Servizio Tutela e Prevenzione Minori.

Gli operatori del Servizio Tutela e Prevenzione Minori sono il riferimento per la famiglia naturale e per il minore.

Gli operatori del Servizio Affidi sono il riferimento per la famiglia affidataria.

L’affido familiare viene realizzato dal Servizio Sociale su disposizione dell’organo giudiziario competente.

Sono affidi giudiziali quando vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni.

Sono affidi consensuali quando la famiglia di origine esprime il proprio assenso all’affidamento temporaneo del figlio presso un’altra famiglia; vengono sanciti dal Giudice Tutelare.

QUANDO SI ATTIVA UN AFFIDO

L’inserimento di un bambino/ragazzo in un’altra famiglia può consentire al minore l’opportunità di crescere in un ambiente accogliente e alla sua famiglia d’origine di mettere in campo risorse ed energie per superare le proprie difficoltà.

La famiglia d’origine può vivere una situazione di temporanea problematicità, che contribuisce in parte o totalmente a creare condizioni di malessere e disagio per i propri figli.

Un progetto di affido familiare può costituire un aiuto e un sostegno alle funzioni educative e affettive dei genitori naturali per permettergli di superare le difficoltà e favorire il reinserimento del figlio presso di loro.

La continuità dei rapporti tra il minore e la propria famiglia d’origine, con modalità differenti a seconda della situazione, è una prerogativa dei progetti di affido familiare e viene regolamentata dal servizio minori..

COME DIVENTARE FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie con o senza figli, sposate o conviventi o anche persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino affidato.

Il servizio affidi incontra le persone interessate all’affido per un colloquio informativo con lo scopo di rispondere alle domande e di chiarire i nuclei tematici fondamentali dell’affido.

Se dopo questo primo incontro informativo le persone desiderano proseguire il percorso vengono fissati due/tre incontri di conoscenza più una visita domiciliare, che permette di conoscere l’ambiente ed eventualmente gli altri componenti della famiglia.

Infine c’è un incontro di restituzione in cui l’assistente sociale e la psicologa condividono con la coppia quanto emerso negli incontri precedenti.

Vengono evidenziate le loro risorse per un eventuale progetto di affido e i tratti della loro personalità che potrebbero risultare più critici e verso i quali porre maggiore attenzione.

I DIVERSI TIPI DI AFFIDO

L’affidamento può essere:

  • consensuale quando la famiglia d’origine è concorde con l’intervento,
  • giudiziale quando non vi è consenso e l’affidamento è disposto con decreto dal Tribunale per i minorenni.

Viene attuato dal servizio sociale competente territorialmente per la tutela dei minori e delle loro famiglie.

L’affidamento può essere distinto in:

  • residenziale quando il bambino abita stabilmente con la famiglia affidataria mantenendo rapporti regolari con la sua famiglia d’origine
  • a tempo parziale – diurno con rientro per il pernottamento presso la famiglia d’origine, oppure per i week end o per un periodo di vacanza.

QUANTO DURA

La legge prevede che l’affidamento non possa avere una durata superiore ai 24 mesi; questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni nell’esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione del progetto possa recargli pregiudizio.

La durata dell’affido quindi dovrà essere prevista per tutto il tempo necessario per un cambiamento positivo della situazione.

L’affidamento può concludersi per il venir meno della situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato o per la decorrenza del tempo previsto nel progetto del Servizio Sociale, salvo nel caso in cui l’interesse del minore ne esiga la sua prosecuzione.