Assegno di maternità dei comuni

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni“, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

L’erogazione di un assegno alle madri cittadine italiane è prevista secondo l’art. 66 della Legge 448/98 e successive modificazioni e integrazioni, e dal 1°luglio 2000 ne hanno diritto anche le madri cittadine straniere per le quali non sono previsti trattamenti previdenziali di maternità da parte dell’INPS.

Per accedervi occorre presentare la richiesta al Comune di residenza via mail all’indirizzo interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it o in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico sito al piano terra della sede comunale. ll beneficio è concesso a chi ha un ISEE inferiore ad una soglia determinata annualmente da INPS che per l’anno 2024 è di € 20.221,13. É quindi necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

Le cittadine non comunitarie devono allegare alla domanda copia del permesso soggiorno.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto.

L’Ente erogatore di questo contributo è l’INPS.

In allegato:

⇒ Richiesta attribuzione Assegno Maternità

⇒ Requisiti per la richiesta attestazione ISEE – orari e indirizzi CAF