Autenticazioni sottoscrizioni

Autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli Amministratori del Comune
(Art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53)

Il Consigliere o Assessore comunale è legittimato ad esercitare il potere di autenticazione quando la competizione elettorale riguarda il proprio Comune o la Provincia o la Regione di cui il Comune fa parte e, comunque, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari), mentre non sussiste tale potere nell’ipotesi di competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di un altro comune o di un’altra provincia o per le elezioni regionali riferite a regioni diverse.

La norma citata riconosce il potere di autenticazione in capo ai Sindaci,  agli Assessori  comunali, ai Presidenti dei consigli comunali ed ai Consiglieri comunali che, pertanto, non hanno necessità di ottenere dall’Ente di appartenenza alcuna autorizzazione.