Case e Appartamenti per Vacanze

Locazione di Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) – Adempimenti a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 01/10/2015 nr. 27 e Regolamento Regionale 05/08/2016 nr. 7 (Politiche Regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio Lombardo) – indicazioni operative

Premessa
La legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015, “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, pubblicata sul supplemento BURL n. 40 del 2 ottobre 2015, ha riformato la disciplina del turismo e delle strutture ricettive. Con la scheda informativa (da scaricare in fondo alla pagina) si vogliono fornire alcune informazioni di base a coloro che intendano proporre locazioni turistiche oppure intendano gestire Case e Appartamenti per Vacanze (di seguito CAV) sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale. Si definiscono Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario ed organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. In tale tipologia sono ricompresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431.

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