Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio in concessione – segnalare il subentro, il trasferimento di sede, il cambiamento di ragione sociale, la sospensione dell’attività e la cessazione

Per svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione è necessario essere in possesso di requisiti morali e professionali (questi ultimi richiesti per il commercio di prodotti rientranti nel Settore Alimentare e per la Somministrazione di Alimenti e Bevande) definiti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Il commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione è svolto con mezzi mobili presso i posteggi delle aree mercatali di piazza Oslavia (martedì) e viale Bolivia (venerdì), nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione, che non siano conseguenti ad una cessione del ramo d’azienda, potranno essere ottenute esclusivamente a seguito dell’apertura di apposita procedura di Bando per l’assegnazione di posteggi vacanti presso le aree mercatali.

LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL POSTEGGIO DA PARTE DI OPERATORI GIÀ TITOLARI DI CONCESSIONE È SOGGETTA ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA ED AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE. IL TRASFERIMENTO È CONSENTITO SOLO TRA OPERATORI CHE ESERCITANO NEL MEDESIMO SETTORE MERCEOLOGICO.

PREVENTIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MIGLIORIA È OPPORTUNO PRENDERE CONTATTI CON L’UFFICIO SUAP AI NUMERI SOTTO INDICATI AL FINE DI VERIFICARE L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DEL POSTEGGIO DI INTERESSE.

La cessazione dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche deve essere comunicata con procedura ordinaria su portale dedicato: https://www.impresainungiorno.gov.it/

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata:

https://www.impresainungiorno.gov.it/

In caso di Subingresso l’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed le eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Corrispettivi servizi Comunali

In caso di presentazione dell’istanza per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio in concessione è necessario, oltre al versamento dei diritti di segreteria, l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione.

Struttura: Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizio SUAP e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • In caso di cittadini extra UE copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o documentazione attestante l’avvio delle procedure di rinnovo
  • Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali a nome del titolare o di proprio delegato preposto
  • In caso di subingresso: certificazione notarile attestante l’avvenuto trasferimento del ramo d’azienda
  • Attestazione di versamento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.