Coronavirus: misure valide in Lombardia

Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e ha deciso le modalità di utilizzo della Certificazione verde (chiamata anche Green pass) e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali sono:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Il decreto legge n. 105 prevede, per particolari servizi o attività, che l’accesso o la partecipazione siano consentiti soltanto a coloro in possesso di Certificazione verde Covid-19.

A partire dal 6 agosto, sarà necessario presentare la Certificazione verde per accedere a:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto);
  • eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (cittadini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde vai su https://www.dgc.gov.it/web/

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.


CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La Certificazione verde, chiamata anche Green pass, è una certificazione in formato digitale e stampabile emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Viene rilasciata sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi a:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19,
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La Certificazione verde contiene un codice a barre bidimensionale (il QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute, che permettono di verificarne l’autenticità e la validità.

Chi non dispone di strumenti digitali può rivolgersi in farmacia, al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta per recuperare la propria Certificazione.

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione viene rilasciata dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale che ha effettuato la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione ha validità:

  • dal 15° giorno successivo la somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (se sono previste 2 dosi);
  • di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione.

Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.

La certificazione verde è rilasciata anche in seguito alla somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

La Certificazione verde (o Green pass) è già richiesta per partecipare alle feste successive a cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, e per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1° luglio, inoltre, la Certificazione verde è valida come EU Digital COVID Certificate e rende più semplice viaggiare da/per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen. Per maggiori informazioni consultate il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri.


SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione della Certificazione verde, sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni del DL 105/2021.

In caso di violazione, può essere disposta una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento.

È consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo dell’80% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati dal DPCM del 2 marzo 2021 e, fino al 30 luglio 2021, dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021.

La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali.

Per approfondimenti si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.

Per informazioni sull’utilizzo della Certificazione verde (Green pass) per viaggiare all’estero, si rimanda al sito dell’Unione Europea.

Ordinanza Ministero della Salute del 14 maggio 2021

Ordinanza Ministero della Salute del 18 giugno 2021


ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.

A partire dal 6 agosto, l’accesso ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Anche la somministrazione per asporto di alimenti e bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comuni.

Resta comunque previsto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi.


ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Attività culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi che per il personale.

A partire dal 6 agosto, l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 5.000, mentre non può essere superiore al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500.

Sono aperti al pubblico anche i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura e le mostre.
A partire dal 6 agosto, anche per accedere a queste attività è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Sagre, fiere, convegni, congressi

È consentito lo svolgimento in presenza di fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, convegni e congressi.

A partire dal 6 agosto, l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Altre attività

È possibile svolgere feste private sia all’aperto che al chiuso.

Sono consentite anche le feste successive a cerimonie civili o religiose, purché i partecipanti siano muniti della Certificazione verde (come precisato dal comunicato stampa congiunto del 29 maggio 2021 del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Sono inoltre consentite:

  • le attività dei parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie),
  • le attività dei centri benessere e termali,
  • tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

A partire dal 6 agosto, anche l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, la certificazione è richiesta limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.


SPORT

Attività motoria e sportiva

È consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche al chiuso. Le attività di piscine e palestre devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A partire dal 6 agosto, l’accesso o lo svolgimento di attività in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Linee guida – Dipartimento per lo sport

Eventi e competizioni

È ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

È inoltre ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

In zona bianca, la capienza complessiva di pubblico, sia per eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e del CIP sia per tutti gli altri eventi e competizioni sportive, non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e non può essere superiore al 25% al chiuso.

A partire dal 6 agosto, l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.


ALTRE ATTIVITA’

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

A partire dal 6 agosto, l’accesso alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.


MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Mascherine

A partire dal 28 giugno, nelle zone bianche, non è più obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, come stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021.

Permane, sull’intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
  • all’aperto quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.

Distanziamento

All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

In allegato: