Fondo morosità incolpevole 2021

Per il contrasto della morosità incolpevole lo Stato ha istituito un apposito Fondo (DL 102/2013) e programmato risorse fino al 2020. Regione Lombardia ne disciplina l’utilizzo attraverso la DGR 2974/2020 e la DGR 3438/2020.

Con il presente Avviso il Comune di Paderno Dugnano intende individuare gli inquilini che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per la successiva erogazione del contributo.

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il comune, essendo l’intervento subordinato alla concreta finalizzazione del contributo e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento in disponibilità del comune e, per esso, dell’Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A. dell’ASC Comuni Insieme.

L’Amministrazione Comunale con determinazione dirigenziale n. 392 del 06.05.2021 apre il bando finalizzato al sostegno degli inquilini titolari di contratti sul libero mercato o in alloggi di proprietà del Comune o Aler a canone moderato, che si trovano in condizioni di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto con citazione.

1. Beneficiari del contributo e definizione di Morosità incolpevole

Sono beneficiari del contributo gli inquilini in locazione nel libero mercato destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità. La morosità deve essere maturata in condizione di incolpevolezza cioè in conseguenza alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale qualora questa sia riconducibile ad una delle seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) licenziamento
b) mobilità
c) cassa integrazione
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro
f) cessazione di attività professionale o di impresa
g) malattia grave
h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito

La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente dai funzionari comunali.

La riduzione del reddito si considera consistente quando il rapporto tra canone e reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza risulti superiore al 30% in almeno uno degli ultimi cinque anni.

Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di morosità incolpevole la causa della stessa deve essersi verificata:

  • prima dell’inizio della morosità
  • successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di sfratto
  • in un periodo non superiore a cinque anni precedenti alla presentazione della richiesta di contributo

2. Criteri di accesso al contributo

Il richiedente deve versare nelle condizioni descritte all’art. 1 ed inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • il richiedente deve possedere un reddito I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o un valore I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 26.000
  • la famiglia deve essere destinataria di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida
  • il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi i contratti relativi ad immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 E A9
  • il richiedente deve avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole.

Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

3. Entità del contributo erogabile e finalizzazione del contributo

I Comuni determinano ed erogano agli aventi diritto un contributo in relazione all’entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.

L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l’importo di € 12.000,00.

I contributi sono destinati:

a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Il controllo dei requisiti è in capo al Comune.

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 10 MAGGIO E FINO AL 6 DICEMBRE 2021 SALVO ESAURIMENTO FONDI.

 

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Il contributo può essere utilizzato entro sei mesi dal rilascio dell’appartamento e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe previste da Regione Lombardia.

Il contributo verrà liquidato dall’Agenzia C.A.S.A. all’inquilino o al proprietario secondo le valutazioni specifiche del caso ad opera dell’Agenzia e del Comune. Ai fini dell’erogazione del contributo il richiedente dovrà presentare all’Agenzia quanto dimostri la finalizzazione del contributo come concordato con gli operatori (contratto registrato/atto di rinuncia all’esecuzione/patto per il differimento/…).

La sottoscrizione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

PER INFO MODULISTICA:
Interventi Sociali
telefono 0291004.428/429/257
e-mail: interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it
da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15

Per l’assistenza alla compilazione e alla consegna della domanda l’Ufficio Interventi Sociali è disponibile, su appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 12.15.

In allegato:

Bando morosità incolpevole
Domanda di partecipazione