Misure valide in Lombardia

Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia passa in “zona gialla”.

Il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo aggiorna il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Tra le imminenti novità previste per le zone gialle dal DL n. 65/2021 si evidenziano:

dal 18 maggio, la riduzione di un’ora del divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute, che rimane quindi valido dalle ore 23 alle ore 5. Tale divieto sarà ulteriormente ridotto (dalle ore 24 alle ore 5) a partire dal 7 giugno, e verrà completamente abolito dal 21 giugno;
dal 22 maggio, la riapertura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, mercati, gallerie commerciali e parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili;
dal 24 maggio, la riapertura delle palestre (anticipata rispetto al 1° giugno, come invece prevedeva il DL n. 52/2021).

È inoltre prevista la ripresa di altre attività nei mesi di giugno e luglio: di seguito è possibile consultare il cronoprogramma completo.

Resta fermo, per quanto non modificato dal DL n. 65/2021, quanto già previsto dal DL n. 52/2021.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dai citati decreti-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vedi  Misure valide in Lombardia.


CALENDARIO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’

18 maggio

Il divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute rimane valido dalle ore 23 alle ore 5.

22 maggio

Riapertura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, mercati, gallerie commerciali e parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili.

Riapertura degli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

24 maggio

Riapertura delle palestre (anticipata rispetto al 1° giugno, come invece previsto in precedenza dal DL n. 52/2021)

1° giugno

Possibilità di consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Consentita, nei limiti già previsti dal DL n. 52/2021, la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP. Negli stessi limiti il DL n. 65/2021 consente la presenza del pubblico anche per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo di interesse nazionale) che si svolgono all’aperto.

7 giugno

Il divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute rimane valido dalle ore 24 alle ore 5.

15 giugno

Riapertura al pubblico di parchi tematici e di divertimento (anticipata rispetto dal 1° luglio, come invece prevedeva il DL n. 52/2021).

Possibilità di svolgere, anche al chiuso, feste successive a cerimonie civili o religiose, purché i partecipanti siano muniti della “certificazione verde”.

Consentito lo svolgimento in presenza delle fiere (come già previsto dal DL n. 52/2021).

21 giugno

Abolizione del divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute.

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

A partire dal 18 maggio è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 fino alle ore 23 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il divieto di spostarsi nelle ore notturne sarà ulteriormente ridotto a partire dal 7 giugno e resterà valido dalle ore 24 alle ore 5.
Dal 21 giugno tale divieto verrà completamente abolito.

Negli orari previsti dalle norme relative agli spostamenti è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una abitazione privata abitata nel limite massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale disposizione resterà in vigore fino al 15 giugno.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o zona rossa sono consentiti a coloro che sono muniti della “certificazione verde Covid-19”.
Se tali spostamenti sono dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è invece sufficiente esibire l’autocertificazione

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

Modello autodichiarazione

CERTIFICAZIONE VERDE

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa che non siano dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, sono consentiti alle persone munite della “certificazione verde Covid-19”.

Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19,
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

TRASPORTI

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Dal 22 maggio le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili riaprono anche nelle giornate festive e prefestive.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

All’ingresso di tutti gli esercizi dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti.

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si precisa che i bar con codice ATECO 56.3 possono fare asporto fino alle ore 18.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Scuole secondarie di secondo grado

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-21, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) organizzano la propria attività didattica in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 70% degli studenti di tali istituzioni scolastiche.
La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono totalmente in presenza.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Università

Fino al 31 luglio, nelle zone gialle e arancioni, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca.

Sull’intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono (salva diversa valutazione delle università) lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori. È inoltre prevista l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Altre attività di Formazione

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Tra i corsi consentiti in presenza, in base all’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, rientrano i corsi di formazione individuali (tra cui corsi di lingue e corsi musicali) e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

A partire dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Per informazioni di dettaglio consultare la faq “Attività di formazione” (agg. 06/03/2021).

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

Sono aperti al pubblico anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato dal lunedì al venerdì a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura

SPORT 

È consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all’aperto, mentre a partire dal 24 maggio saranno consentite le attività delle palestre (in anticipo rispetto dal 1° giugno, come invece prevedeva il DL n. 52/2021). Tali attività dovranno svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Dal 1° giugno, in zona gialla, sarà ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

Sarà inoltre ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale, a partire dal 1° giugno per le competizioni che si svolgono all’aperto e dal 1° luglio per le competizioni svolte al chiuso, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, e comunque non oltre ai 1.000 spettatori per impianti all’aperto e ai 500 spettatori per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

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