Misure valide in Lombardia-zona arancione

Il DPCM 2 marzo, il Decreto Legge 13 marzo, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile, n. 44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l’Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali “Covid-Tested” sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).

Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.

In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.

L’Ordinanza n. 733 del 1° aprile in merito ad attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca rimane in vigore per i periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione oppure in zona rossa.

Infine, è ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vedi  Misure valide in Lombardia.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione tranne che per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22.

In questa fascia oraria è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso Comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro).

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (come indicato da specifica FAQ del Governo).

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

Modello autodichiarazione

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.

Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Bar, ristoranti, delivery e asporto

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Scuole secondarie di secondo grado

A partire dal 12 aprile, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell’organizzare l’attività didattica, in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 50% degli studenti (e non oltre il 75%) di tali istituzioni scolastiche.
La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

A partire da lunedì 12 aprile, anche le attività delle classi seconde e terze medie tornano a svolgersi in presenza.

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie continuano a svolgersi in presenza come disposto dal DL n. 44 del 1° aprile.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Università

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento e in base all’andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria.

Le attività si svolgono nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.

Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Altre attività di Formazione

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Tra i corsi consentiti in presenza, in base all’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, rientrano i corsi di formazione individuali (tra cui corsi di lingue e corsi musicali) e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

Per informazioni di dettaglio consultare la faq “Attività di formazione” (agg. 06/03/2021).

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT 

Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni ai circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

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