Misure valide in Lombardia – zona gialla

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il 22 aprile il Decreto-Legge n. 52 che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, ed introduce dal 26 aprile alcune importanti novità per le zone gialle tra cui:

  • la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca,
  • l’incremento della percentuale di studenti che svolgono attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori),
  • la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto,
  • la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri.

Il decreto prevede inoltre l’introduzione della certificazione verde per gli spostamenti da/verso zone rosse o arancioni.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia passa in “zona gialla”. 

Entrano pertanto in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per tale fascia dal Decreto-Legge n. 52 nonché, per tutto quanto non diversamente disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vedi  Misure valide in Lombardia.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Tra le ore 5 e le ore 22 è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una abitazione privata abitata nel limite massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale disposizione resterà in vigore fino al 15 giugno.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o zona rossa sono consentiti a coloro che sono muniti della “certificazione verde Covid-19”.
Se tali spostamenti sono dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è invece sufficiente esibire l’autocertificazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

Modello autodichiarazione

CERTIFICAZIONE VERDE

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 6 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

TRASPORTI

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive resta confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo

Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22).

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Scuole secondarie di secondo grado

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-21, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) organizzano la propria attività didattica in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 70% degli studenti di tali istituzioni scolastiche.
La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono totalmente in presenza.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Università

Dal 26 aprile fino al 31 luglio, nelle zone gialle e arancioni, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca.

Sull’intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono (salva diversa valutazione delle università) lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori. È inoltre prevista l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Altre attività di Formazione

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Tra i corsi consentiti in presenza, in base all’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, rientrano i corsi di formazione individuali (tra cui corsi di lingue e corsi musicali) e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

Per informazioni di dettaglio consultare la faq “Attività di formazione” (agg. 06/03/2021).

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

A decorrere dal 26 aprile 2021, saranno possibili gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

In base a quanto previsto dall’art. 14 del DPCM del 2 marzoaprono al pubblico, in zona gialla, anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato dal lunedì al venerdì a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.

SPORT 

Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Dal 15 maggio in zona gialla saranno consentite le attività delle piscine all’aperto, mentre a partire dal 1° giugno saranno consentite le attività delle palestre. Tali attività dovranno svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Dal 1° giugno, in zona gialla, sarà ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, e comunque non oltre ai 1.000 spettatori per impianti all’aperto e ai 500 spettatori per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

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