Misure valide in Lombardia

Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.

Da questa data ripartono, su tutto il territorio regionale, le attività economiche e sociali previste dall’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

Dal 14 giugno vengono inoltre abolite le limitazioni orarie alla circolazione, ed è pertanto possibile effettuare spostamenti notturni anche per motivi diversi da lavoro, necessità o salute e senza dover motivare lo spostamento.

Come stabilisce l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, decade l’obbligo, a partire dal 28 giugno, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. L’uso della mascherina resta obbligatorio quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.
Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vedi  Misure valide in Lombardia.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

A partire dal 14 giugno è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento.

È consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Gli spostamenti verso località collocate in zona gialla devono avvenire nel rispetto delle restrizioni di orario previste in tali zone e di quelle relative agli spostamenti verso altre abitazioni private abitate. Per gli spostamenti effettuati dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo all’interno delle zone gialle è necessario esibire un’autocertificazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

CERTIFICAZIONE VERDE

Le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso o partecipazione siano riservati soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19,
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

TRASPORTI

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 80% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.

Fino al 21 giugno il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 6 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi, come stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Dal 14 giugno anche la somministrazione per asporto di alimenti e bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comun

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università

Sull’intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono (salva diversa valutazione delle università) lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori.

È inoltre prevista l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

Sono aperti al pubblico anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è organizzato tenendo conto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura

SPORT 

È consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Dal 14 giugno sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche al chiuso. Le attività di piscine e palestre devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

E’ ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

E’ inoltre ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale, a partire dal 1° giugno per le competizioni che si svolgono all’aperto e dal 14 giugno per le competizioni svolte al chiuso, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, e comunque non oltre ai 1.000 spettatori per impianti all’aperto e ai 500 spettatori per impianti al chiuso.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Linee guida – Dipartimento per lo sport


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

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