Descrizione
In occasione dei referendum, i delegati di partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento possono nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali.
Qualora, per il medesimo referendum, siano state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori, ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
I delegati che provvedono alle designazioni dei rappresentanti di lista devono essere muniti di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti indicati dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14.
Presso ogni seggio elettorale possono essere designati due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
- Le designazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale entro giovedì 5 giugno:
- tramite posta elettronica all'indirizzo comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
- tramite mail all'indirizzo elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it
- direttamente all'Ufficio Elettorale senza appuntamento nei seguenti orari:
mercoledì 4 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giovedì 5 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Le designazioni inoltre possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio la mattina di sabato 7 giugno, durante le operazioni di autenticazione delle schede o comunque prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
- la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.
I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
- l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.