Nuove misure valide in Lombardia – ZONA ROSSA

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in “zona rossa”…

Nuove misure valide in Lombardia – ZONA ROSSA

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2021 contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in “zona rossa.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate alle Misure valide in Lombardia.

In ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI

Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

VENDITA AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.

Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole e le altre attività di vendita individuate nell’Allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono comunque aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e le altre attività indicate nell’Allegato 24 del DCPM.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

SCUOLA

Restano in presenza le scuole dell’infanzia, primaria e prima media.

Didattica a distanza al 100% per gli istituti superiori e per le calssi di seconda e terza media.

Per maggiori informazioni: