Nuove misure valide in Lombardia

Il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio…

Nuove misure valide in Lombardia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.

Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è prevista la possibilità di spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno (fra le 5 e le 22), in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 23 dicembre l’Ordinanza regionale n. 670, efficace dal 24 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che prevede le disposizioni riguardanti:

  • l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,

  • le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (riconfermando quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,

  • attività formativa per adulti,

  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

Di seguito sono dettagliate le misure valide sul territorio nazionale dal 7 gennaio 2021.

7-8 Gennaio – LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA

Nei giorni del 7 e 8 gennaio si applicano tutte le disposizioni valide per le “zone gialle” come previste dal DPCM del 3 dicembre.

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per i quali sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tuttavia, per tutto il periodo dal 7 al 15 gennaio, come disposto dal Decreto legge del 5 gennaio 2021, sarà vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse (previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Riaprono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

9-10 Gennaio – LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Nei giorni 9 e 10 gennaiosi applicano le disposizioni valide per le “zone arancione“.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22.00 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

Chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) le lezioni riprendono il 7 gennaio 2021 tramite didattica a distanza.

A partire dall’11 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il 50% degli studentiritornino a svolgere le attività in presenza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono a svolgersi in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni. I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Fatto salvo quanto disposto dall’art 2, comma 2 dell’Ordinanza regionale n. 649, la nuova Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre 2020 dispone che i corsi e gli eventuali esami delle scuole di musica, danza, pittura, fotografia, teatro, lingue straniere si svolgono a distanza se l’attività corsistica è collettiva.

Se invece l’attività èindividuale e non è possibile effettuarla a distanza, per via delle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, è consentito, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa, lo svolgimento in presenza rispettando:

  • le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19,

  • le disposizioni presenti nelle schede “Formazione professionale” e “Spettacoli dal vivo” riportate all’allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto compatibili,

  • le ulteriori misure specifiche disposte dal gestore dell’attività rispetto ai singoli corsi.

In ogni caso, nella stessa aula, sala o locale in cui si tengono corsi individuali non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.

PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

ATTIVITÀ CULTURALI

Sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

SPORT

L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, che le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

La medesima ordinanza dispone che, sempre all’aperto:

  • è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;

  • è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.

ALTRE ATTIVITÀ

Resta inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;

  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;

  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;

  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose,

  • impianti nei comprensori sciistici (fino al 6 gennaio), salvo eccezioni per atleti

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;

  • in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

All’obbligo della mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5^) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 conferma le prescrizioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutto il personale e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). Le persone che mostrano sintomi saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

È fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura nei confronti dei clienti/utenti di attività economiche e sociali e di servizi pubblici, prima dell’accesso.

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.