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Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Dpcm del 24 ottobre 2020 - Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Il Governo ha emanato un Decreto che prescrive le nuove misure urgenti per contenere il contagio da Covid 19, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020...

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ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2020

Il 24 ottobre il Governo ha emanato un Decreto che prescrive le nuove misure urgenti per contenere il contagio da Covid 19, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.

Ecco in sintesi, le principali novità:

Mascherine

La mascherina deve sempre essere portata con sé e deve essere sempre indossata sia nei luoghi chiusi sia all'aperto, a meno che non si stia in un luogo totalmente isolato. E' fortemente raccomandato indossarla anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Dall'obbligo dell'uso delle mascherine è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, e chi ha patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.


Ristorazione

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie possono stare aperti dalle 5.00 alle 18.00, con servizio ai tavoli da massimo quattro persone (a meno che non siano tutti conviventi). L'asporto e il servizio a domicilio è consentito fino a mezzanotte. È vietato quindi consumare cibi e bevande nei locali e nelle vicinanze dopo le 18.00. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre all'ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Cibo e bevande

E' vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico.

Spostamenti

E' fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi propri o pubblici, salvo che per esigenze lavorative, di studio, di salute o per motivi di necessità.

Scuola

L'attività didattica per scuole primarie e secondarie di primo grado medie continua a svolgersi in presenza. Le scuole secondarie di secondo grado devono incrementare la didattica a distanza, per una quota pari almeno al 75% delle attività. Devono inoltre modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso turni pomeridiani. L'ingresso, alle scuole superiori, non deve avvenire in ogni caso prima delle 9.00 (per quello che riguarda la Regione Lombardia, si rimanda più in basso)

Sport

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Lo sport di contatto è sospeso, come sono sospesi anche l'attività dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento degli sport di contatto, anche se di carattere ludico-amatoriale.
Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico, (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. Gli allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti a queste competizioni sono consentiti a porte chiuse.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche in aree attrezzate o parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività (salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti).

Palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Spettacoli, cinema e teatri

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri luoghi anche all'aperto.

Feste e sagre

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, anche quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Per quanto riguarda le feste private, è fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere ed eventi simili. Rimangono chiuse le sale da ballo, le discoteche e locali simili.

Convegni e congressi

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono online.

Rsa

L'accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

>> Leggi il testo integrale del Dpcm del 24 ottobre 2020


 

 
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DISPOSIZIONI REGIONALI

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.

Le disposizioni riportate dall'Ordinanza del Ministro della Salute e dall'Ordinanza regionale n. 623 sono in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.

Tra le novità previste dall'Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  • grandi strutture di vendita

  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari

  • alimenti e prodotti per animali domestici

  • prodotti cosmetici e per l'igiene personale

  • prodotti per l'igiene della casa

  • piante e fiori e relativi prodotti accessori

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l'Ordinanza n. 623 , e con il nuovo DPCM del 24 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. È consentito un massimo di 4 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;

  • con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale

  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze

  • sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada)

  • è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico

  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobredevono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1.

Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

 
Da scaricare