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Coronavirus – Ultimi provvedimenti in vigore dal 29 novembre

A seguito del DPCM del 3 dicembre che sostituisce il DPCM 3 novembre e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre la Lombardia è collocata fra le Regioni in "zona arancione". Di seguito le principali misure adottate per il contenimento del rischio contagio da Covid-19 in vigore dal 29 novembre...

lombardia zona arancione

ultimo aggiornamento: 28 novembre 2020

CORONAVIRUS, a seguito del DPCM del 3 dicembre (con allegato) che sostituisce il DPCM del 3 novembre e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre la Lombardia è collocata fra le Regioni in "zona arancione". Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021. Di seguito le principali misure adottate per il contenimento del rischio contagio da Covid-19 in vigore dal 29 novembre 2020.

Disposizioni di protezione

  • Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all'aperto quando non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  • L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

  • Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

  • Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Spostamenti e mobilità

  • Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e, all'interno dello stesso, in un comune diverso da quello di residenza, di domicilio o abitazione.

  • Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti da un comune all'altro anche per motivi di studio o per svolgere attività o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune.

  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario fornire un'autodichiarazione.

  • All'interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

  • Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è prevista una capienza massima del 50%. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

Attività commerciali & pubblici esercizi

  • Le attività commerciali al dettaglio sono consentite senza limitazioni alle categorie di beni vendibili.

  • Le attività commerciali si svolgono a condizione che siano assicurati: distanza interpersonale di almeno un metro, ingressi dilazionati e permanenza all'interno solo per il tempo necessario agli acquisti.

  • Nei giorni festivi e prefestivi, è confermata la chiusura degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali a eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole.

  • Le attività inerenti servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.

  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario.

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti (esempio: bar, tabacchi, edicole).

  • All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Scuola & Università

  • Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.

  • È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione educativa con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita.

  • L'attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e medie si svolge in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

  • I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni.

Tempo libero & luoghi di culto

  • Sono sospese mostre, servizi di apertura al pubblico dei musei e altri luoghi della cultura, comprese le biblioteche.

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nei teatri, nei cinema, nelle sale da concerto.

  • Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

  • L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

Sport & attività motoria

  • Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, salvo per le competizioni riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP.

  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

Per le FAQ (domande frequenti) sulle misure adottate dal Governoclicca QUI

 
Per maggiori informazioni: