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Coronavirus – Ultimi provvedimenti in vigore dal 13 dicembre

A seguito del DPCM del 3 dicembre e della nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre la Lombardia viene collocata fra le Regioni in "zona gialla". Di seguito le principali misure adottate per il contenimento del rischio contagio da Covid-19 in vigore dal 13 dicembre...

lombardia zona gialla

ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2020

CORONAVIRUS, a seguito del DPCM del 3 dicembre (con allegati) e della nuova della nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre la Lombardia viene collocata fra le Regioni in "zona gialla". Le disposizioni del DPCM si applicano a partire dal 13 dicembre 2020.

Le disposizioni dello stesso DPCM prevedono inoltre ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

Di seguito le principali misure adottate per il contenimento del rischio contagio da Covid-19 in vigore dal 13 dicembre

Disposizioni di protezione

  • Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all'aperto quando non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

  • L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

  • Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5^) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

  • Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Spostamenti e mobilità

  • Fino al 20 dicembre è consentito spostarsi all'interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

  • Sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da e verso altri territori collocati in zona gialla.

  • E' possibile recarsi in una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

  • Sono vietati tutti gli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo a eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

  • E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • Per giustificare gli spostamenti sarà necessario fornire un'autodichiarazione.

  • Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è prevista una capienza massima del 50%. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

Spostamenti periodo di festività

  • A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 compreso, indipendentemente dalla "zona" di collocazione, è vietato spostarsi tra territori di diverse Regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

  • E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, non verso seconde case fuori Regione.

  • Nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Comuni salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. in tali giorni è vietato raggiungere le seconde case anche se in altri Comuni della stessa Regione.

  • Negli stessi giorni, rimane il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo a eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

  • In occasione del Capodanno, il divieto di spostamento notturno partirà dalle ore 22 del 31 dicembre fino alle ore 7 dell'1 gennaio.

Attività commerciali & pubblici esercizi

  • Le attività commerciali al dettaglio sono consentite senza limitazioni alle categorie di beni vendibili. Fino al 6 gennaio 2021, gli esercizi al dettaglio possono rimanere aperti fino alle ore 21.

  • Le attività commerciali si svolgono a condizione che siano assicurati: distanza interpersonale di almeno un metro, ingressi dilazionati e permanenza all'interno solo per il tempo necessario agli acquisti.

  • Nei giorni festivi e prefestivi, è confermata la chiusura degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali a eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

  • Le attività inerenti servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

  • Dopo le ore 18 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

  • L'asporto è consentito fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario.

  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti (esempio: bar, tabacchi, edicole).

  • All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Scuola & Università

  • Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Dal 7 gennaio 2021, le scuole superiori organizzeranno la didattica per consentire che il 75% degli studenti possa svolgere attività in presenza.

  • E' possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione educativa con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

  • L'attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e medie si svolge in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

  • I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni.

Tempo libero & luoghi di culto

  • Sono sospese mostre, servizi di apertura al pubblico dei musei e altri luoghi della cultura.

  • La biblioteca Tilane è aperta per i servizi di reso e ritiro di materiale culturale prenotato. Consultare la pagina dedicata per le modalità e gli orari di accesso previsti.

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nei teatri, nei cinema, nelle sale da concerto.

  • Sono vietate sagre, fiere e feste di qualunque genere in luoghi al chiuso e all'aperto.

  • Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

  • L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

Sport & attività motoria

  • Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, salvo per competizioni riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP.

  • Nei centri e circoli sportivi è consentito lo svolgimento a livello individuale di attività sportiva di base esclusivamente all'aperto e con il divieto di usare gli spogliatoi interni, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

  • E' possibile svolgere, sempre all'aperto, solo in forma individuale gli allenamenti di sport di squadra.

  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

  • E' consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

Per le FAQ (domande frequenti) sulle misure adottate dal Governo clicca QUI

 
Per maggiori informazioni: