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Nuove misure valide in Lombardia - ZONA ARANCIONE

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo. In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio, a partire da domenica 24 gennaio la Lombardia è collocata in "zona arancione"...

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ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2021

Nuove misure valide in Lombardia - ZONA ARANCIONE

Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l'individuazione di tre differenti "zone" (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta "zona bianca" nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire dal 24 gennaio la Lombardia è collocata in "zona arancione", pertanto cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio.

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

L'Ordinanza regionale n. 675 dell'8 gennaio 2021 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate alle Misure valide in Lombardia.

In ZONA ARANCIONE

SPOSTAMENTI

Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

All'interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata ubicata all'interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell'entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n. 2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

VENDITA AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L'asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

SCUOLA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti di tali istituzioni scolastiche.

La restante parte dell'attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

È sempre possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

  • utlizzare i laboratori,

  • mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza.

Tornano a svolgersi in presenza anche le attività delle classi seconde e terze medie.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

 
Per maggiori informazioni: