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Nuove misure valide in Lombardia - ZONA GIALLA

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo. In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio, a partire da lunedì 1 febbraio la Lombardia è collocata in "zona gialla"...

misure lombardia gialla

ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2021

Nuove misure valide in Lombardia - ZONA GIALLA

Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l'individuazione di tre differenti "zone" (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta "zona bianca" nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire dal lunedì 1 febbraio la Lombardia è collocata in "zona gialla".

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

L'Ordinanza regionale n. 675 dell'8 gennaio 2021 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate alle Misure valide in Lombardia.

In ZONA GIALLA

SPOSTAMENTI

È consentito spostarsi all'interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata ubicata all'interno della stessa regione, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso" (Circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021). Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni).

Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell'entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n. 2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

Per giustificare gli spostamenti verso una regione diversa da quella di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

VENDITA AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 14 gennaio, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (vedi allegato)

BAR, RISTORANTI, DELIVERY E ASPORTO

Le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e parchi.

L'asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e per enoteche e altre attività commerciali al dettaglio di vendita di sole bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

SCUOLA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e gli istituti di formazione professionale (IFP) secondari di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti di tali istituzioni scolastiche.

La restante parte dell'attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

È sempre possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

  • utlizzare i laboratori,

  • mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono in presenza.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

ATTIVITA' CULTURALI

L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurata dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.

Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

EVENTI

Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

TEMPO LIBERO

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT

Sono consentiti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all'aperto dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 
Per maggiori informazioni: