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15/04/2019

Informazioni generali IMU-ICI

ultimo aggiornamento: 12 giugno 2020

I.M.U. 2020
Imposta Municipale Propria

Chi deve pagare

L’IMU è dovuta dal:

  • proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o titolare di diritto reale (usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi);

  • locatario finanziario e dal titolare di concessione di aree demaniali;

  • socio di cooperativa edilizia e assegnatario di alloggi ALER (ex IACP) a riscatto;

  • genitore assegnatario della casa coniugale;

  • cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E..

A norma della L. n. 147/13, dei DD.LL. 102 e 133/13 e del D.L. 201/11 sono esenti dall’imposta le seguenti fattispecie:

  1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: per abitazione principale si intende quella dove il cittadino dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica

  2. le unità immobiliari adibite a pertinenza ad esclusione di quelle relative ad abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9: per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola pertinenza per categoria anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e cioè se la sua rendita catastale è compresa in quella dell’abitazione

  3. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che la stessa non risulti locata. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.

  4. l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

  5. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8 del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11

  6. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica». In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.

  7. a norma della L. 208/15 (legge di stabilità 2016) sono esenti i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

N.B: a norma dell'art. 177 del D.L. 34 del 19.05.2020 per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi,a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

Casi particolari

Decesso del proprietario nel corso del 2020: il pagamento dell’IMU (se dovuto) deve essere effettuato dagli eredi, con modello F24 intestato al deceduto per il periodo fino alla data di morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso

Assegnazione a seguito di provvedimento giudiziale: il genitore assegnatario è soggetto passivo d’imposta per l’intero immobile assegnato. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione IMU

Decesso di un coniuge: il coniuge superstite, se residente e dimorante insieme al coniuge defunto alla data di decesso di quest'ultimo, ha il diritto di abitazione ex art. 540 del Codice Civile e deve versare l’intera imposta relativa all’abitazione (e pertinenze) dove i coniugi convivevano, se dovuta. Ciò accade quando l'immobile sia di cat. A/1, A/8 o A/9. Per altri eventuali immobili ogni erede deve versare l’IMU in base alla propria quota di possesso

Fabbricati inagibili ed inabitabili: per tali fattispecie è prevista la riduzione al 50% dell’imposta. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente può presentare una perizia rilasciata da un tecnico da lui incaricato. In questo caso è anche necessario presentare la dichiarazione I.M.U.

Fabbricati di interesse storico ed artistico: l'imposta relativa va versata sulla base della effettiva categoria e classe catastale ma la base imponibile è ridotta del 50%. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U..

Immobili concessi in uso gratuito:
Il comma 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto, a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile per la seguente fattispecie:
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa) ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

L’agevolazione è concessa solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • il comodato è previsto solo tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli e viceversa)

  • il comodatario deve essere residente anagraficamente e dimorare nel Comune di Paderno Dugnano nell’immobile concesso in comodato. Tale immobile non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9

  • il comodante deve essere residente anagraficamente e dimorante nel Comune di Paderno ma non in un immobile di categoria A/1, A/8 e A/9

  • il comodante deve possedere su tutto il territorio nazionale solo l'abitazione che dà in comodato ed eventualmente l'abitazione che utilizza quale sua abitazione principale: può possedere altri immobili ma non di cat. catastale A (esclusi gli immobili di cat. A/10 - uffici)

  • il contratto di comodato verbale deve essere registrato c/o l’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69. La registrazione del contratto di comodato comporta il versamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. L'agevolazione in questione si applica dalla data di decorrenza indicata sul contratto, se alla stessa ricorrono tutte le condizioni sopra elencate

  • una volta registrato il contratto il comodante deve presentare, entro il 30/06/2021, la dichiarazione IMU all’ufficio protocollo del Comune di Paderno Dugnano allegando, se possibile, copia fotostatica semplice del contratto registrato

Abitazioni concesse in locazione in base all’Accordo Locale per il Comune (Patto territoriale):

Per le abitazioni, locate ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98 e del D.M. 30/12/2002 è previsto un abbattimento del 25% dell’imposta dovuta eun'aliquota agevolata del 6 per mille. Anche in questo caso il locatore deve presentare, entro il 30/06/2021, la dichiarazione IMU all’ufficio protocollo del Comune di Paderno Dugnano allegando, se possibile, copia fotostatica semplice del contratto registrato.

Tale contratto deve risultare asseverato da almeno una delle associazioni di inquilini o proprietari firmatarie dell'accordo. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ad Agenzia C.A.S.A. o a qualsiasi altra agenzia che si occupi di contratti concordati.

Come, quando e dove pagare

Codice tributo

Descrizione

3912

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

3918

Altri fabbricati esclusi quelli in cat. D

3925

Immobili di cat. D -  Quota Stato

3930

Immobili di cat. D – Quota Comune (differenza tra aliquota base e quella deliberata dal Comune)

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

Codice Comune
G220
 

Il versamento per l’anno 2020 può essere effettuato in due rate:

  • ACCONTO entro il 16 ottobre 2020: è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione previste nel 2019;

  • SALDO entro il 16 dicembre 2020: l'importo è pari all'imposta dovuta per tutto l'anno, calcolata in base alle aliquote e detrazioni previste per il 2020, detratto quanto versato in acconto 

oppure VERSAMENTO IN SOLUZIONE UNICA entro 16 ottobre 2020 sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per il 2020

Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari e postali tramite modello F24

Aliquote e detrazioni comunali

  • 4 per mille con detrazione
    Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

    La detrazione stabilita è pari ad €  200,00 e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione.

  • 6 per mille
    Abitazioni concesse in locazione in base all'Accordo Locale per il Comune (Patto territoriale)
    .
    E' previsto inoltre l'abbattimento nella misura del 25% dell'imposta dovuta.

  • 8,6 per mille
    Fabbricati che non rientrano nei casi precedenti
    , per le aree fabbricabili e per i terreni.

Come calcolare l’imposta

Abitazioni, altri fabbricati ed aree fabbricabili

Per le abitazioni e per gli altri fabbricati si procede rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato ottenuto per i corrispondenti moltiplicatori sotto elencati:

  • 140 per gli immobili di cat. B; C/3; C/4; C/5

  • 160 per gli immobili di cat. A e C tranne le cat. A/10 e C/1; C/3; C/4; C/5

  • 65 per gli immobili di cat. D esclusi quelli di cat. D/5

  • 80 per gli immobili di cat. D/5 e A/10

  • 55 per gli immobili di cat. C/1

Il risultato così ottenuto è il valore catastale al quale va applicata l'aliquota Imu prevista. Il valore risultante è pari all'Imu per tutto l'anno e va eventualmente diviso in base ai mesi di possesso degli immobili

Terreni

  • agricoli non condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti iscritti alla previdenza agricola: reddito domenicale rivalutato del 25% e moltiplicatore pari a 135

  • terreni incolti: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicatore pari a 135

Ottenuto quindi il valore imponibile ad esso va applicata l’aliquota IMU corrispondente

Aree fabbricabili

La base imponibile è il valore venale in comune commercio alla data primo gennaio dell’anno d’imposizione

Variazioni I.M.U.

La dichiarazione relativa alle variazioni I.M.U. non deve essere presentata per le modificazioni che risultino da atti pubblici di compravendita di fabbricati rientranti nell’ambito delle procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs n. 463/1997 concernenti la disciplina del Modello Unico Informatico (M.U.I.); parimenti non è prevista per tutti i fabbricati per i quali è presentato all’Agenzia del Territorio il modello DOCFA di cui al D.M. n. 701/1994.

Va invece presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche sopra indicate. Ad esempio, nel caso di assegnazione di immobile a seguito di provvedimento giudiziale il genitore assegnatario è tenuto a presentare la dichiarazione IMU relativa agli immobili assegnati oppure nel caso di immobili fatiscenti o di interesse storico/artistico, o nel caso di abitazione concessa in comodato gratuito a figli o genitori oppure per gli immobili c.d. "merce" , oppure nel caso di abitazioni concesse in locazione in base all'Accordo Locale per il Comune (Patto territoriale) etc..
Un elenco maggiormente dettagliato di tali casi è contenuto nell’art. 13, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di Paderno Dugnano.

Si ricorda che entro il 31/12/2020 scade il termine per presentare il modello di dichiarazione I.M.U. per variazioni intervenute nel corso del 2019.

 

Presso l’Ufficio Tributi è possibile ottenere informazioni relative all’imposta ed assistenza per l’eventuale calcolo e compilazione dei modelli di dichiarazione.

E' disponibile inoltre un foglio elettronico di calcolo dell’IMU: inserendo i propri dati (rendite catastali, mesi e percentuali di possesso) e seguendo le istruzioni indicate si ottiene l’I.M.U. dovuta per il 2020 ed è possibile stampare direttamente il modello F24 per il versamento.