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18/05/2020

Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative

ultimo aggiornamento: 18 maggio 2020

Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari - Modalità applicative

Il comma 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto, a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU sull’immobile (escluse le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9) concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato da questi come abitazione principale:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

L’agevolazione è concessa solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • il comodato è previsto solo tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli e viceversa)

  • il comodatario deve essere residente anagraficamente e dimorare nel Comune di Paderno Dugnano nell’immobile concesso in comodato. Tale immobile non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9

  • il comodante deve essere residente anagraficamente e dimorante nel Comune di Paderno ma non in un immobile di categoria A/1, A/8 e A/9

  • il comodante deve possedere su tutto il territorio nazionale solo l'abitazione che dà in comodato ed eventualmente l'abitazione che utilizza quale sua abitazione principale: può possedere altri immobili ma non di cat. catastale A (esclusi gli immobili di cat. A/10 - uffici)

  • il contratto di comodato verbale deve essere registrato c/o l’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69. La registrazione del contratto di comodato comporta il versamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. L'agevolazione in questione si applica dalla data di decorrenza indicata sul contratto.

Una volta registrato il contratto il comodante deve presentare, entro il 30/06/2020, la dichiarazione IMU all’ufficio protocollo del Comune di Paderno Dugnano allegando, se possibile, copia fotostatica semplice del contratto registrato.

 
Per maggiori informazioni: