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23/09/2014

Autenticazioni sottoscrizioni

ultimo aggiornamento: 23 settembre 2014

Autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli Amministratori del Comune
(Art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53)

Il Consigliere o Assessore comunale è legittimato ad esercitare il potere di autenticazione quando la competizione elettorale riguarda il proprio Comune o la Provincia o la Regione di cui il Comune fa parte e, comunque, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari), mentre non sussiste tale potere nell’ipotesi di competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di un altro comune o di un’altra provincia o per le elezioni regionali riferite a regioni diverse.

La norma citata riconosce il potere di autenticazione in capo ai Sindaci,  agli Assessori  comunali  ed ai Presidenti dei consigli comunali che, pertanto, non hanno necessità di ottenere dall’Ente di appartenenza alcuna autorizzazione.

L’unico adempimento disciplinato dalla Legge è quello previsto in capo ai soli Consiglieri comunali che sono tenuti a comunicare al Sindaco la propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni.
La comunicazione della propria disponibilità deve essere indirizzata alla Segreteria generale del Comune, anche a mezzo mail, al seguente indirizzo: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it (tel. 02.91004 396).