Il Piano di Zona è lo strumento che la legislazione indica per l’attivazione di una rete di servizi integrati in ambito sociale e socio sanitario.
E’ stato introdotto dall’articolo 19 della legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che assegna ai comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definizione, d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale, di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari.
Nello stesso articolo si richiede alla Regione di provvedere alla preventiva determinazione, concertata con gli Enti Locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali.
Contestualmente a tale adempimento, la Regione deve prevedere incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie.
Successivamente alla riforma costituzionale del 2001 le regioni hanno declinato le linee dettate dalla Legge quadro all’interno delle proprie legislazioni.
Regione Lombardia con la Legge Regionale n. 3 del 2008, all’articolo 18, ha previsto il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale che definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
La medesima legge regionale prevede che il piano di zona sia approvato dall’Assemblea distrettuale dei sindaci secondo modalità volte ad assicurare la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del Terzo Settore e l’eventuale partecipazione della provincia. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
Per maggiori informazioni:
⇒ vai al sito del Piano Sociale di Zona
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