Requisiti previsti dalla legge.
Per l’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione è possibile rivolgersi allo Sportello immigrazione che fornirà assistenza per la compilazione dell’istanza da inviare all’ufficio cittandinanza presso la Prefettura.
Per la compilazione della modulistica è necessario prendere appuntamento con lo Sportello immigrazione.
1) Concessione cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani.
si può fare domanda se:
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si risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio ( i termini dimezzano in presenza di figli)
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si risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani (mod. A – sul quale deve essere apposta una marca da bolla da € 16.00) è necessario presentare la seguente documentazione:
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certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale (*)
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certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato avesse già la residenza legale in Italia e l’abbia sempre mantenuta, di data non anteriore a sei mesi, in originale (*)
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autocertificazione (già inserita nel modello) del coniuge attestante la cittadinanza italiana – in caso di coniuge naturalizzato o di straniero che ha acquisito la cittadinanza – indicando la data di decorrenza dell’acquisto della cittadinanza,
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copia titolo di soggiorno,
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autocertificazione (già inserita nel modello) dell’atto di matrimonio,
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autocertificazione (già inserita nel modello) dello stato di famiglia,
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autocertificazione (già inserita nel modello) di residenza storica, con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento,
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ricevuta del versamento del contributo di 200,00 euro da effettuare sul conto corrente n. 809020 intestato al Ministero dell’interno D.L.C.I. – con indicata la seguente causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 comma 12 Legge 15/07/2009 n. 94.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti divili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale tra i coniugi.
La domanda va presentata alla Prefettura U.T.G. del luogo di residenza a mezzo servizio postale.
Se residente all’estero la domanda va presentata alla competente Autorità diplomatico consolare.
2) Concessione cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia.
Si può fare domanda se:
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si è cittadino straniero residente in Italia da almeno 10 anni
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si è apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni
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si è cittadino UE residente in Italia d almeno 4 anni
Per la concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia (mod. B – sul quale deve essere apposta una marca da bolla da € 16.00) è necessario presentare la seguente documentazione:
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certificazione estera di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, in originale (*)
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certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l’interessato avesse già la residenza legale in Italia e l’abbia sempre mantenuta, di data non anteriore a sei mesi, in originale (*)
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autocertificazione (già inserita nel modello) di residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento,
- copia del titolo di soggiorno,
- autocertificazione (già inserita nel modello) dello stato di famiglia,
- copia modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni,
- ricevuta del versamento del contributo di 200,00 euro da effettuare sul conto corrente n. 809020 intestato al Ministero dell’interno D.L.C.I. – con indicata la seguente causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 comma 12 Legge 15/07/2009 n. 94.
Il richiedente al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, in alternativa ai documenti stranieri dovrà produrre:
- atto di notorietà contenente le complete generalità dei richiedente da compilare in Tribunale, in sostituzione del certificato di nascita,
- dichiarazione sostitutiva da compilare presso il Comune di residenza in cui si attesti la posizione giudiziaria nel Paese d’origine, in sostituzione del certificato penale.
Per le richieste di cittadinanza per residenza, fino alla conclusione del procedimento, non è consentito il trasferimento della residenza all’estero, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza.
(*) Certificati legalizzati dal Consolato / Ambasciata italiano nel Paese estero e corredati di traduzione legalizzata. La traduzione potrà essere effettuata nel Paese estero e legalizzata dal Consolato italiano all’estero, oppure dal Consolato estero in Italia e legalizzata in Prefettura, oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti la conformità al testo straniero.
In caso di cambio di residenza deve essere tempestivamente comunicato all’Ufficio cittadinanza della Prefettura, a mezzo mail o fax fornendo il nuovo indirizzo completo.
Per favorire la celerità delle comunicazioni la Prefettura invita ad inserire nel modulo di richiesta gli indirizzi mail ed i numeri telefonici.
IMPORTANTE: prima della presentazione della documentazione, si dovrà verificare che su tutti i documenti esteri le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita), siano perfettamente uguali.
Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme, a meno che nel certificato di nascita non sia indicato anche il cognome di nascita.
Notifiche decreti
dal 3 giugno 2013 non è più possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro del decreto di concessione della cittadinanza. Il comune di residenza del nel cittadino provvederà alla notifica del decreto.
Termine di erogazione del prodotto: su appuntamento entro 30 giorni.
Gli oneri previsti sono di € 200,00 da versare con bollettino postale al Ministero dell’Interno
Struttura: Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo – Ufficio Lavoro, U.R.P. e Servizi di Front-Office
Responsabile: Giuseppina Fiore
Referenti: Fernanda Mutti
Telefono: 02 91004 319 – n. verde 800.140558 (solo da telefono fisso)
E-mail: immigrazione@comune.paderno-dugnano.mi.it
Orario: lunedì e giovedì (con la presenza di un mediatore culturale), solo su appuntamento, dalle 9.00 alle 12.15.
Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui