L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
- siano residenti a Paderno Dugnano, tutti e due o almeno uno dei due oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Paderno Dugnano;
- oppure, se sposati all’estero, abbiano trascritto a Paderno Dugnano l’atto di matrimonio;
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*
* La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell’Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
I coniugi interessati a redigere l’atto di separazione o di divorzio davanti all’ufficiale di stato civile devono inviare una mail a statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it allegando i moduli sotto riportati debitamente compilati e sottoscritti e completa di ogni altro documento richiesto.
Ricevuta la richiesta e terminata la relativa istruttoria verranno comunicate le date di accordo e di conferma dell’accordo per la separazione o il divorzio.
Documentazione da presentare:
- per la separazione: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli e modello richiesta appuntamento per la definizione dell’accordo.
- per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello richiesta appuntamento per la definizione dell’accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto) per confermarlo. L’ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l’accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.
Termine di gestione dell’istruttoria 30 giorni.
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso, da pagare presso l’Ufficio di Stato Civile mediante POS (bancomat o carta di credito) il giorno dell’appuntamento dell’accordo.
Settore: Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizi Demografici – Stato Civile
Referenti: Fabiola Mosca e Elena Ferrara
Telefono: 02.91004 431 – 425
E-mail: statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it
Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui
Legge n. 162 del 10 novembre 2014
Legge n. 55 del 6 maggio 2015
Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno