Somministrazione di alimenti e bevande – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione

Occorre essere in possesso dei requisiti (morali e professionali, questi ultimi richiesti solo per il commercio di prodotti rientranti nel Settore Alimentare) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalla Legge Regionale del 27 febbraio 2012 n. 3.

Detti requisiti devono essere posseduti dal Titolare o da un Preposto alla somministrazione.

I pubblici esercizi devono possedere la destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata raggingibile al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it/.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Struttura: Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizio SUAP e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi
  • Documento attestante il possesso dei requisiti professionali a nome del titolare o di proprio delegato preposto
  • Valutazione previsionale di impatto acustico qualora l’orario d’esercizio si protragga in orario notturno

Procedimento amministrativo SCIA

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.