Dal 1 gennaio 2018...
ultimo aggiornamento: 6 giugno 2018
Il Reddito di inclusione (REI) è la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà, composta da:
1. un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI) concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi;
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa concordato con i Servizi Sociali volto al superamento della condizione di fragilità economica.
Importante: il REI sostituirà il Sostegno per l’Inclusione attiva (SIA) e l’Assegno di Disoccupazione (ASDI).
Dal 1 giugno per usufruire del REI, le famiglie devono avere, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, requisiti di residenza, soggiorno e economici.
Requisiti di residenza e soggiorno
Puoi chiedere il REI se sei residente in Italia da almeno 2 anni continuativi e ti trovi in una di queste condizioni:
• sei cittadino italiano o comunitario
• sei familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
• sei cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• sei titolare di protezione internazionale
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve avere:
• l’ISEE in corso di validità uguale o inferiore a 6.000 euro.
• l’ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) pari o non superiore a 3.000 euro
• un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di valore uguale o inferiore a 20.000 euro
• un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) di valore uguale o inferiore a 10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola)
Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare:
• non devono percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
• non devono avere, al momento della domanda, autoveicoli e motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per persone con disabilità)
• non devono avere, al momento della domanda, navi o imbarcazioni da diporto
PER INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA:
Ufficio Interventi Sociali tel. 02.91004 428/429/257
martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle 12.15 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45