La richiesta di costituzione di unione civile può essere fatta in qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal luogo di residenza.
La richiesta può essere presentata dalla coppia che deve costituire l'unione oppure da una persona delegata.
Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità in corso di validità.
Al momento della costituzione, le persone contraenti possono scegliere un cognome comune e anteporlo o posporlo al proprio. Il cognome scelto non comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.
L'unione civile comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni: le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni in fase di costituzione dell'unione. Se almeno una persona della coppia è straniera, le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
La celebrazione deve svolgersi entro 180 giorni dalla formale comunicazione dell’assenza di impedimenti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.