Descrizione
L’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990 prevede che l'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 23/04/2026, questa Amministrazione ha individuato il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis della Legge n.241/1990, nel seguente modo:
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente, sarà quest’ultimo a procedere in sostituzione;
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, procederà il sostituto individuato nel decreto del Sindaco avente ad oggetto la sostituzione dei Direttori di settore in caso di assenza temporanea.
L’individuazione del Dirigente competente alla conclusione del procedimento è demandata al Servizio Segreteria Generale.
Tutti coloro che hanno presentato richiesta di avvio di un procedimento amministrativo e non hanno ricevuto risposta entro i termini previsti possono richiedere l’esercizio del potere sostitutivo.
L’esercizio del potere sostitutivo può essere attivato dall’interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata all’Ente, specificando nell’oggetto: ”Richiesta di intervento sostitutivo”.
La richiesta - formulata preferibilmente secondo la modulistica allegata deve essere presentata:
- tramite pec all’indirizzo: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
- tramite posta ordinaria a: protocollo@comune.paderno-dugnano.mi.it;
- mediante presentazione all'Ufficio Protocollo, in A. Grandi, 15 nei giorni e orari di apertura.
La presentazione della domanda non prevede alcun pagamento. Alla richiesta devono essere allegati:
- il modulo per l’attivazione del potere sostitutivo debitamente compilato;
- la documentazione utile alla valutazione dell’istanza;
- la copia di un documento di identità in corso di validità.
Il provvedimento finale può essere di accoglimento o di diniego e il procedimento si conclude entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter della L. 241/1990.