Tue Sep 16 11:32:22 CEST 2025
A chi è rivolto
É rivolta a chiunque abbia eseguito lavori edilizi che coinvolgono nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni o interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulla sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità al progetto.
Descrizione
Ad ultimazione dei lavori, la Segnalazione Certificata agibilità o SCIA agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità (cfr. art. 24.1 DPR 380/2001).
Come fare
La Segnalazione Certificata di agibilità può essere presentata in formato cartaceo al Protocollo Generale dell’Ente oppure in formato digitale tramite C-Portal.
È possibile verificarne preventivamente la completezza documentale della SCIA di Agibilità con i tecnici dell’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia previo appuntamento.
Cosa serve
L’Agibilità degli edifici è normata dall’art. 24 del DPR 380/01.
Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1” (sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati).
Cosa si ottiene
L'agibilità dell'immobile relativa alla segnalazione certificata di agibilità depositata.
Quanto costa
I costi del servizio sono descritti nel collegamento sottostante:
Tempi e scadenze
30 Giorni
30 Giorni
30 giorni.
Ai sensi dell’art. 24 comma 6 del DPR 380/01 “L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della Segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Nel caso l’immobile necessiti di nuova numerazione civica interna o esterna, occorre presentare richiesta corredata dalla necessaria documentazione catastale.
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.