Commercio all’ingrosso con e senza deposito – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in grande (collegi, enti pubblici o privati, ospedali).

Non sono commercianti all’ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

Occorre essere in possesso dei requisiti (morali e professionali, questi ultimi richiesti solo per il commercio di prodotti rientranti nel Settore Alimentare) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalla Legge Regionale del 27 febbraio 2012 n.3.

Detti requisiti devono essere posseduti dal Titolare/Legale rappresentante in caso di Società o da un Preposto alla vendita in campo alimentare.

Nel caso si comunichi l’inizio attività di commercio all’ingrosso con annesso deposito, durante la compilazione della SCIA è necessario selezionare l’apposita opzione “Si presenta contestualmente la SCIA di deposito merci” in SCELTE INTERVENTI EVENTUALI; se il caso lo prevede, deve essere presentata contestualmente la SCIA di Prevenzione Incendi e di Verifiche Ambientali o in alternativa devono essere allegate dichiarazioni sostitutive ambientali/di prevenzione incendi. Scelte selezionabili solo nel caso si scelga la presentazione contestuale del deposito.

Si ricorda che, qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessario l’ottenimento di titoli ambientali in materia di prevenzione incendi, impatto acustico, scarichi idrici o emissioni in atmosfera dovranno essere preventivamente ottenute le prescritte autorizzazioni o nulla osta comunque denominato presso gli Enti competenti.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata:

https://www.impresainungiorno.gov.it/

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed le eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Struttura: Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizio SUAP e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • In caso di cittadini extra UE copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o documentazione attestante l’avvio delle procedure di rinnovo
  • Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi
  • Documento attestante il possesso dei requisiti professionali a nome del titolare o di proprio delegato preposto
  • Relazione tecnico descrittiva dell’attività, materiali e apparecchiature/impianti utilizzati
  • Dichiarazioni sostitutive e/o titoli ambientali/di prevenzione incendi, qualora dovuti

Procedimento amministrativo SCIA

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.