Green pass: cosa cambia

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha adottato alcune misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il decreto introduce importanti novità nelle modalità di utilizzo della Certificazione verde (Green pass), la cui validità, a partire dal 15 dicembre 2021, è ridotta da 12 a 9 mesi decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo, nonché dalla data di avvenuta guarigione solo per i soggetti ammalatisi di Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino o dal compimento del prescritto ciclo o dalla data di assunzione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di 6 mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Secondo il Decreto 172/2021, l’utilizzo della Certificazione verde “base” viene esteso, a partire dal 6 dicembre 2021, a ulteriori settori: servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale, accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce dei centri benessere e per l’attività sportiva.

Il 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato d’emergenza al 31 marzo 2022.

Con la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022 stabilite dal Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021, viene confermato che gli enti di formazione accreditati fino al 31 marzo 2022 possono scegliere se continuare la formazione teorica on line o se erogarla in presenza a condizione che siano rispettate le misure di contenimento del contagio da COVID-19. Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata in time line.

Per ulteriori informazioni sul Green pass è possibile consultare il paragrafo qui di seguito o le FAQ del Governo.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.


CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

La Certificazione verde, chiamata anche Green pass, è una certificazione in formato digitale e stampabile emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Viene rilasciata sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi a:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
  • la guarigione dall’infezione da Covid-19,
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 viene introdotto, in zona bianca, il Green pass “rafforzato”, valido soltanto per coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 o sono guariti dall’infezione da Covid-19, anche dopo la somministrazione del vaccino.

La Certificazione verde contiene un codice a barre bidimensionale (il QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute, che permettono di verificarne l’autenticità e la validità.

Chi non dispone di strumenti digitali può rivolgersi in farmacia, al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta per recuperare la propria Certificazione.

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione viene rilasciata dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale che ha effettuato la vaccinazione. Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione ha validità:

  • dal 15° giorno successivo la somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (se sono previste 2 dosi);
  • di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione.

Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

La certificazione verde è rilasciata anche in seguito alla somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

La certificazione verde  è rilasciata anche a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. La certificazione ha validità di 9 mesi dall’avvenuta guarigione.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 72 ore  dall’esecuzione del test molecolare e di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

La certificazione verde COVID-19 ottenuta mediante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido non permette di accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il Green pass “rafforzato”.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

La Certificazione verde (o Green pass) è richiesta per usufruire di alcuni servizi, compresi quelli di trasporto pubblico regionale e locale, e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive: è possibile consultare l’elenco completo sul sito dgc.gov.it.

La Certificazione verde è inoltre valida come EU Digital COVID Certificate e rende più semplice viaggiare da/per tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen. Per maggiori informazioni consultate il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (cittadini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione della Certificazione verde, sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni del DL 105/2021.

In caso di violazione, può essere disposta una sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento.

È consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo dell’80% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Dal 6 dicembre 2021 anche per viaggiare sui mezzi di trasporto ferroviario regionale e interregionale nonché di trasporto pubblico locale è necessario essere in possesso del Green pass “base”. Le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.

Gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati:
– dal DPCM del 2 marzo 2021,
– dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021, in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali:

Per approfondimenti si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.
Per informazioni sull’utilizzo della Certificazione verde (Green pass) per viaggiare all’estero, si rimanda al sito dell’Unione Europea.

Ordinanza Ministero della Salute del 22 ottobre 2021


ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle disposizioni approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 l’accesso ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021).
Per accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano, è invece sufficiente esibire il Green pass “base”.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Anche la somministrazione per asporto di alimenti e bevande da parte di tutti i pubblici esercizi è consentita senza limiti orari, fatte salve le regolamentazioni sugli orari dei pubblici esercizi adottate in via generale dai Comuni.

Resta comunque previsto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi.


ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Attività culturali

L’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021).

In zona bianca, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata, sia all’aperto che al chiuso (come stabilito dal Decreto-Legge n. 139/2021).

Per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 “base”. In questi luoghi non è più obbligatorio osservare la distanza interpersonale di un metro dagli altri visitatori (come stabilito dal Decreto-Legge n. 139/2021).

Sagre, fiere, convegni, congressi

È consentito lo svolgimento in presenza di fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, convegni e congressi.

A partire dal 6 agosto, l’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19.

Altre attività

È possibile svolgere feste private sia all’aperto che al chiuso. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 occorre il possesso del Green pass “rafforzato”.

Sono consentite anche le feste successive a cerimonie civili o religiose, purché i partecipanti siano muniti della Certificazione verde “base” (come prescritto dall’art. 9-bis, comma 1, lett. g-bis), del DL 52/2021).

Sono inoltre consentite:

  • le attività dei parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie),
  • le attività dei centri benessere e termali,
  • tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

L’accesso a queste attività è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “base”. Per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, la certificazione è richiesta limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

L’accesso alle attività nelle sale da ballo, discoteche e locali simili è consentito, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate, soltanto a coloro che sono in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021), con tracciamento dell’accesso alle strutture.

La capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e non può essere superiore al 50% al chiuso.
Nei locali al chiuso, inoltre, deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria e sussiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.


SPORT

Attività motoria e sportiva

È consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi o docce è necessario esibire la Certificazione verde “base”. Sono esclusi dall’obbligo di certificazione gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche al chiuso. Le attività di piscine e palestre devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

L’accesso o lo svolgimento di attività in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “base”.

Linee guida – Dipartimento per lo sport

Eventi e competizioni

È ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale.

L’accesso a queste attività è consentito, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021).

In zona bianca, la capienza complessiva di pubblico, sia per eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e del CIP sia per tutti gli altri eventi e competizioni sportive, non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e non può essere superiore al 60% al chiuso (come stabilito dal Decreto-Legge n. 139/2021). Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.


ALTRE ATTIVITA’

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

L’accesso alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “base”.


MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Mascherine

Nelle zone bianche non è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, salvo quanto disposto dalle ordinanze locali.

Permane, sull’intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
  • all’aperto quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.

Distanziamento

All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.


LAVORO E MISURE ANTI-CONTAGIO

Nelle amministrazioni pubbliche, come stabilito dal DPCM del 23 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è in presenza.

Le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie per contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Con il DPCM del 12 ottobre 2021 sono inoltre approvate le linee guida di condotta nelle pubbliche amministrazioni per l’obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale.


Altre domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

FAQ – Governo
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

FAQ – Dipartimento dello Sport
Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Lombardia
Per maggiori informazioni

In allegato: