Attività produttiva o artigianale – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione

Le attività produttive o artigianali devono ottenere, preventivamente all’avvio dell’attività, le autorizzazioni previste dalle norme vigenti in relazione al tipo di impianto e di attività che intendono esercitare, qualora abbiano anche solo una delle seguenti condizioni:

  • emissioni in atmosfera
  • scarichi di acque reflue industriali o scarichi domestici in fognatura
  • emissioni rumorose nell’ambiente circostante – inquinamento acustico esterno
  • requisiti in materia di prevenzione incendi

Pertanto, qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessario l’ottenimento di titoli ambientali in materia di prevenzione incendi, impatto acustico, scarichi idrici o emissioni in atmosfera dovranno essere preventivamente ottenute le prescritte autorizzazioni o nulla osta comunque denominato presso gli Enti competenti come di seguito indicato:

  • prevenzione incendi: da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
  • emissioni in atmosfera – a seconda dell’ipotesi in cui ricade l’attività:
    a) nel caso di emissioni provenienti da attività ricadenti tra quelle descritte nella D.G.R. n. XI/983 del 11/12/2018 inoltrare istanza alla competente Città metropolitana di Milano
    b) nel caso di emissioni provenienti da attività ricadenti tra quelle descritte nella D.G.R. n. XI/982 del 11/12/2018 (cd. inquinamento scarsamente rilevante) inoltrare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà al SUAP
  • scarico delle acque reflue ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inoltrare istanza all’ATO – Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano. Nel caso di soli scarichi domestici (es. cucine, mense, servizi igienici) inoltrare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà al SUAP
  • emissioni rumorose in ambiente esterno – a seconda dell’ipotesi in cui ricade l’attività:
    a) nel caso di attività con impatto rumoroso esterno presentare al SUAP una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica volta a verificare il rispetto dei valori imposti dal regolamento attuativo di classificazione acustica territoriale
    b) nel caso di attività senza impatto rumoroso esterno inoltrare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà al SUAP

I locali oggetto dell’attività devono possedere la destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata raggingibile al seguente link: https://www.impresainungiorno.gov.it/.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere carenza di requisiti e presupposti, ordina la sospensione o il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Struttura: Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizio SUAP e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi
  • Relazione tecnico descrittiva dell’attività, materiali e apparecchiature/impianti utilizzati nel ciclo produttivo
  • Dichiarazioni sostitutive e/o titoli ambientali/di prevenzione incendi, qualora dovuti

Procedimento amministrativo SCIA

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e norme collegate
Norme in materia ambientale sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Piano di Governo del Territorio – vigente