Lo Sportello Immigrazione è a disposizione per:
- dare informazioni sui diritti e doveri delle persone straniere in Italia, sulla normativa, sulle procedure che riguardano gli immigrati quali permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, residenza ecc.
- fornire Assistenza ai cittadini stranieri per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Offre inoltre uno spazio ascolto alle loro problematiche
- aiutare nell’Orientamento ai servizi offerti in Città, per poter accedere ai corsi di italiano o ai corsi professionali, possibilità di lavoro, soluzioni abitative, scuole e servizi sociali
- ricercare permessi di soggiorno on-line, avvalendosi della banca dati della Provincia di Milano creata in collaborazione con la Questura, per verificare e gestire l’archivio anagrafico dei permessi di soggiorno
- rispondere alla richiesta di idoneità alloggiativa: allo sportello informazioni e disbrigo della pratica che viene rilasciato dall’Ufficio Tecnico
- Offrire Documentazione, ponendosi come osservatorio del fenomeno immigratorio nella nostra città e disponendo di dati statistici e anagrafici dei cittadini stranieri
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
L’ingresso degli stranieri provenienti dai paesi dell’Unione Europea è regolato dagli accordi di Schengen, che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare in italia da un paese che non fa parte dell’Unione Europea
Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall’obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:
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Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all’estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi.
Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.
Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze e nell’ambito delle quote previste, svolgere un’attività lavorativa chiedendo alla questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente sportello unico l’autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla questura competente; attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l’ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l’anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello stato di provenienza.
I minori stranieri
Anche se entrati clandestinamente in italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.
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Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.
L’accordo di integrazione, è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.
Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.
Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l’insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.
Il regolamento, emanato il 10 marzo 2012, contiene l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato. All’atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi obiettivi, è disponibile on line la brochure informativa, il modello ed il testo dell’accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini.
Test di lingua italiana per permessi di soggiorno di lungo periodo
Dal 9 dicembre 2010 il cittadino straniero interessato ad ottenere il permesso CE di lungo periodo deve inoltrare per via telematica alla Prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al link https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana e compilando il modulo di domanda reperibile allo stesso link.
Le disposizioni de Decreto del Ministero dell’Interno 4/6/2010 non si applicano, (art.1, comma 3):
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Non è necessario effettuare il test di lingua italiana, così come previsto dall’art. 4, comma 1, nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:
a) Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma TRE, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
b) Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciato a seguito della frequenza di un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP);
c) Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;
d) Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiano di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
e) Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d) e q) del T.U. immigrazione.
Per maggiori informazioni: Sportello Immigrazione via Grandi, 15 – tel. 02.91004 319Orario di ricevimento: lunedì e giovedì (con la presenza di un mediatore culturale), solo su appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore 12.15.Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui ⇒ Per la modulistica di accesso al servizio, clicca qui |